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Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del
16 ottobre 1999
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
...omissis...
ART. 17. Informazioni sull'esercizio professionale. - E' consentito all'avvocato
dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e
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I. L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera,
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II. E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari
rami di attività.
III. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purchè il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi
sia il consenso unanime dei suoi eredi.