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Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 ottobre 1999
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
 

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ART. 17. Informazioni sull'esercizio professionale. - E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
I. L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale.
II. E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.
III. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purchè il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.